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Delega di funzioni:delegante, delegato e subdelega

È stato affrontato numerose volte, su più pubblicazioni e durante numerosi corsi di formazione, il tema della Delega di funzione e della subdelega.

Riguardo alla posizione del delegante si ricorda che tale figura “non può attraverso la delega di funzioni escludere in toto la propria responsabilità sul piano penale”. Il delegante ha l’obbligo di assicurare un idoneo sistema di controllo sull’attività del delegato, al fine di non incorrere in responsabilità per culpa in vigilando, così come espressamente richiesto dall’art.16, comma 3 del D.Lgs n.81/08.

Nel caso di assenza di un adeguato sistema di controllo, il delegato risponde per l’omesso esercizio del potere-dovere, che potrebbe portarlo da una contravvenzione ad un concorso in omicidio colposo/doloso, qualora dalle sue inosservanze dovessero scaturire reati di una certa levatura. Risulta quindi necessaria una accurata definizione della misura di controllo esigibile.

Per quanto riguarda la posizione del delegato, è necessario sottolineare che tale soggetto sia tenuto a svolgere le funzioni delegate adempiendo alle prescrizioni normative ed attivandosi per prevenire il verificarsi di eventi lesivi, previo accertamento dell’investitura dei poteri decisionali adeguati allo svolgimento dei compiti e dell’autonomia di spesa necessaria per l’attuazione delle decisioni assunte.

In caso di ingerenza del titolare che impartisca direttive o ordini non adeguati alle prescrizioni, il soggetto delegato è tenuto a non darvi esecuzione, rimettendo in caso di conflitto il potere conferitogli con delega.

Per concludere forniamo alcune informazioni in merito all’istituto della subdelega.

L’art. 16, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 prevede e disciplina la “subdelega”, cioè la possibilità del delegato di delegare a sua volta specifiche funzioni ad altro soggetto in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Quest’ultimo tuttavia non potrà effettuare alcuna ulteriore subdelega.  Di seguito i requisitiindicati dalla normativa:

  • "la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali di validità";
  • "la previa intesa del datore di lavoro";
  • "la specificità delle funzioni subdelegate". 

In allegato è disponibile l’articolo 16 del D.Lgs n.81/08 ed un estratto della sentenza del caso Thyssenkrupp.

 

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Il 21/02/2012