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Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi delle porte installate. Scadenza Febbraio 2011.

Il 3 novembre 2004 il Ministero dell’Interno ha emanato un decreto ministeriale in merito alle disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio. Il presente Decreto è entrato in vigore il 16/02/2005.

DECRETO IN SINTESI
Il decreto stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura manuale delle porte istallate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).

INSTALLAZIONE
L’installazione, salvo specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, è prevista nei seguenti casi:

  • sulle porte delle vie di esodo devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente (maniglia), qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
    • l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
    • l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;
    •  
  • sulle porte delle vie di esodo devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente (maniglione), qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
    • l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
    • l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;
    • i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d'incendio con più di 5 lavoratori addetti.

TERMINI ATTUATIVI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Tutti i dispositivi devono essere muniti di marcatura CE.
I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività sopra citate, devono essere sostituiti a cura del titolare nei seguenti casi:

  • rottura del dispositivo;
  • sostituzione della porta;
  • modifiche dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo;
  • entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Ministeriale (16/02/2011).

MANUTENZIONE
I dispositivi devono essere sottoposti a regolare manutenzione al fine di garantire il mantenimento della loro funzionalità originaria.
Le operazioni di manutenzione e controllo devono essere annotate su apposito registro (es. registro antincendio).
 

ECOSAFE
Al fine di poter ottemperare agli adempimenti normativi sopra descritti, EcoSafe S.r.l., società certificata secondo i requisiti delle normative UNI EN ISO 9001:2000 per la qualità, UNI EN ISO 14001:2004 per l’ambiente e OHSAS 18001 :2007 per la sicurezza, si rende disponibile per qualsiasi chiarimento e/o informazione dovesse rendersi necessaria.
 

INFORMAZIONI
Tel/Fax - 011-95.41.201
E-m@il - commerciale@ecosafe.it

Il 01/03/2011