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D.P.R. 177/2011: qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

Ai sensi dell’art.6, comma 8, lettera g) del D.Lgs 9 aprile 2008, il presente Decreto del Presidente della Repubblica, 14 settembre 2011, n.177, stabilisce che ogni attività lavorativa in ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta esclusivamente dalle imprese o dai lavoratori qualificati in possesso di specifica formazione, adeguata informazione ed addestramento, parallelamente ad una integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria, ed al rispetto delle misure per le emergenze nonché alle procedure di sicurezza atte ad eliminare od, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi delle attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Cosa si intende per ambienti sospetti di inquinamento spazi e/o confinati? Nel primo caso si fa riferimento a spazi considerati ad alto rischio, in quanto non è da escludere la presenza di atmosfere pericolose per la carenza di ossigeno o la presenza di gas tossici e/o infiammabili, esplosivi.

Per spazi confinati si intendono degli ambienti sufficientemente ampi da consentire l’ingresso, non adibiti allo svolgimento di attività lavorative in base alla loro funzione, che determinano un elevato rischio di accesso ed uscita in caso di emergenza. Alcuni esempi di spazi confinati e/o ambienti sospetti di inquinamento:

  •  silos;
  •  reti fognarie;
  •  serbatoi;
  •  sistemi di drenaggio chiusi;
  •  vasche di raccolta liquami;
  •  cisterne interrate;

Quanto stabilito, sarà imprescindibile sia nel caso di attività svolte da imprese o lavoratori autonomi, sia quando i lavori siano svolti attraverso lo strumento dell’appalto. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento determina il venir meno della qualificazione necessaria per lo svolgimento delle attività.

In allegato è disponibile il Decreto Ministeriale.

INFORMAZIONI
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Il 01/02/2012