
Il campo di applicazione del D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche è stato esteso ai reati ambientali dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, pubblicato nella G.U. n. 177 del 1° agosto 2011.
Come noto, tale decreto istituisce una responsabilità definita amministrativa, ma la cui natura è sostanzialmente penale, in capo alle persone giuridiche ed altri enti per fatti di reato commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui sopra.
Tale responsabilità, come nel caso dei reati prima in ambito finanziario e poi in materia di Sicurezza sul Lavoro, può essere esclusa qualora l’ente provi di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, che può anche essere adottato sulla base di linee guida redatte dalle associazioni rappresentative degli enti e sottoposte al vaglio del Ministero della Giustizia.
Il 21/10/2011