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Proroga verifiche periodiche adelle attrezzature di lavoro

Con il D.M. 20/01/2012, pubblicato sulla  G.U. 24/01/2012, n. 19, viene prorogata di ulteriori 120 giorni l'entrata in vigore del D.M. 11/04/2011, che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII del D.Lgs 81/08(Testo unico della sicurezza).

Il nuovo termine per l'entrata in vigore del citato D.M. 11/04/2011 è dunque differito dal 24/01/2012 (stabilito con D.M. 22/07/2011) al 23/05/2012 (390 giorni dopo la pubblicazione in G.U.), ad eccezione dell'Allegato III, concernente le modalità per l'abilitazione, il controllo ed il monitoraggio dei soggetti pubblici e privati incaricati delle verifiche, già in vigore dal 30/04/2011.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 71, commi 11, 12 e 13, del D.Lgs 81/08, il datore di lavoro è obbligato a sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell'Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato.

Il Decreto introduce i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati che potranno effettuare le verifiche ed individua le condizioni in presenza delle quali l'Inail e le ASL potranno avvalersi del supporto dei sopracitati soggetti, che dovranno tenere un registro informatizzato contenente sia copia dei verbali delle verifiche effettuate sia ulteriori dati, quali il regime in cui è stata effettuata la verifica, la data della successiva verifica periodica, il tipo di attrezzatura etc.

A livello procedurale si ricorda che “successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, il datore di lavoro che mette in servizio un’ attrezzatura di lavoro indicata nell’allegato VII al D.Lgs 81/08 ne deve dare comunicazione immediatamente all’INAIL, che assegna all’attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro”.

A tal proposito, è necessario sottolineare che il soggetto titolare della prima verifica, da effettuarsi nel termine di 60 giorni dalla richiesta, è l'Inail (che ha assorbito le funzioni del soppresso Ispesl), mentre ricade in capo alle ASL la titolarità delle verifiche periodiche successive, da effettuarsi nel termine di 30 giorni dalla richiesta da parte del datore di lavoro.

 

 

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Il 20/02/2012