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Valutazione del Rischio Biologico e Covid: una nuova direttiva in vigore dal 24 novembre 2020

di Stefano Torti e Alessandro Abbate

La Direttiva dell’Unione Europea di giugno 2020 nr. 739 ha modificato l’allegato III della precedente 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, inserendo il SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo e modificando la direttiva UE 2019/1833 della Commissione.

Con un periodo di recepimento breve, dovuta alla gravità della pandemia mondiale in atto, la Direttiva in questione è entrata in vigore il 24 novembre attraverso il Decreto Legge ne. 149 del 9 novembre 2020 che modifica, con l’articolo 17, il Testo Unico indicando che “gli allegati XLVII e XLVIII di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, sono sostituiti” da due nuovi allegati e prevede specifiche procedure.

L’Allegato XLVII riporta “Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento” che devono essere adottate dalle Strutture sanitarie e veterinarie (Art. 274, comma 3) e dai Laboratori e Stabulari (Art. 275, comma 1); esse devono essere applicate in base alla natura delle attività, alla valutazione del rischio per i lavoratori ed alla natura dell’agente biologico presente.

Ricordiamo che il D.Lgs. 81/08 nel Titolo X “Esposizione ad agenti biologici” riporta all’art. 268 la classificazione degli agenti biologici (mutuati dalla Direttiva Europea 2000/54/CE):

  • agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
  • agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
  • agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
  • agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche

La nuova Direttiva 2020/739 indica che in considerazione dei “dati clinici ed epidemiologici attualmente disponibili concernenti le caratteristiche del virus, come le modalità di trasmissione, le caratteristiche cliniche e i fattori di rischio per l’infezione”, è opportuno “aggiungere con urgenza il SARS-CoV-2 al fine di continuare a garantire un’adeguata protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro”.

Il SARS-CoV-2 “può causare gravi malattie umane nella popolazione infetta, presentando un serio rischio in particolare per i lavoratori anziani e quelli con una patologia soggiacente o una malattia cronica e, tenuto conto delle “prove scientifiche più recenti e dei dati clinici disponibili nonché dei pareri forniti da esperti che rappresentano tutti gli Stati membri, dovrebbe essere classificato come patogeno per l’uomo del gruppo di rischio 3.

Secondo il nuovo Allegato XLVII, le aziende che manipolano deliberatamente questo agente infettivo devono seguire specifiche procedure, alcune di esse obbligatorie, altre raccomandate. 

Misure di contenimentoLivelli di contenimento per agenti del gruppo 3 (Covid-19)Note
LUOGO DI LAVORO
1 – Il luogo di lavoro deve essere separato da qualsiasi altra attività svolta nello stesso edificioRaccomandatoL’attività deve separare in modo adeguato le lavorazioni che prevedono la manipolazione del SARS-CoV-2 da qualsiasi altra attività o luogo di lavoro (intermezzo sporco-pulito con cambio DPI).
2 – Il luogo di lavoro deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazioneRaccomandatoCompartimentare gli ambienti in cui si manipola il virus in modo da poter essere sanificati tramite fumigazione.
IMPIANTI
3. Il materiale infetto, compreso qualsiasi animale, deve essere manipolato in cabine di sicurezza o in condizioni di isolamento o di adeguato contenimentoSì, in caso di infezione trasmessa per via aereaQuesto virus si trasmette anche per via aerea, quindi questo punto deve essere applicato.
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L’articolo è estratto dall’aggiornamento normativo curato da EcoSafe. Il testo completo è una prerogativa dei possessori del servizio SCAN. Scopri di più