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Responsabilità nei confronti dei lavoratori di ditte esterne

di Elvira Perri

La giornata lavorativa di un Datore di Lavoro è ricca di attività e spesso – investiti di contingenze e scadenze – diventa difficile porre un’attenzione adeguata alle piccole situazioni che avvengono in azienda. Se poi non si possiede una visione focalizzata alla Sicurezza, ancora più difficile sarà soffermarsi per individuare delle circostanze che coinvolgono quest’ambito. Il Datore di Lavoro è tranquillo perché, avendo affidato il servizio di Prevenzione e Protezione ad un Responsabile esterno (RSPP), si sente seguito e al sicuro che le sue pratiche in termini di normativa siano aggiornate.

Prendiamo però il caso di un servizio di manutenzione che deve avvenire in azienda in una certa data. Si sarò premurato il Datore di Lavoro di avvisare il suo RSPP?

È questo un tema di cui forse non tutti conoscono l’importanza, ovvero la responsabilità del titolare anche nei confronti di dipendenti che non appartengono alla propria società, ma che per esempio, si trovano dentro i suoi luoghi di lavoro perché stanno svolgendo un semplice (o complesso) lavoro per conto della sua azienda.

Parliamo di tutte le ditte esterne che collaborano con la ditta committente in qualità di fornitori/appaltatori ed ai visitatori esterni. È il tipico caso in cui una qualsiasi ditta entra per eseguire la solita manutenzione ordinaria o, in casi più complessi, una sostituzione di alcune macchine, impianti, una modifica edile, ecc.

Sicuramente capiterà più volte all’anno in tutti i luoghi di lavoro.

Ebbene, l’art. 26, comma 1 lettera b, del D.Lgs. 81/08 impone al Datore di Lavoro di fornire alle Aziende Appaltatrici o ai Lavoratori Autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

In questi casi quindi si rende sempre necessario convocare l’RSPP per un consulto, al fine di produrre la documentazione informativa da consegnare ai fornitori.

In taluni casi, una semplice informativa dei rischi non è sufficiente, ad esempio quando esistono dei potenziali rischi aggiuntivi e di interferenza tra i vostri lavoratori e quelli che della ditta esterna. Ciò significa che dovrà essere prodotto un vero e proprio DUVRI, cioè un documento che testimoni il reciproco coordinamento e impegno a gestire i nuovi pericoli introdotti nei luoghi di lavoro e che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (tipici rischi aggiuntivi introdotti da aziende esterne, che possono interferire con l’attività dei vostri dipendenti sono: mezzi che entrano ed escono dal perimetro lavorativo, lavori con attrezzi pericolosi, lavori con sostanze chimiche pericolose,  oppure attività che producono rumore, polvere, uso di scale, trabattelli e sistemi per lavorare in quota, lavori con la corrente elettrica, ecc.).

Anche in questi casi si rende sempre necessario convocare l’RSPP per un consulto, al fine di produrre la documentazione ma soprattutto di prevenire eventuali incidenti.

Rimangono esclusi dall’obbligo di creare un DUVRI, ma non di dare informazioni (come già esposto sopra):

  • gli esterni che forniscono servizi di natura intellettuale,
  • le mere forniture di materiali o attrezzature,
  • lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni in un anno solare (da computarsi con riferimento ad un arco temporale non necessariamente continuativo)
  • servizi non effettuati nel sito aziendale.

Tutto questo come premessa alle possibili conseguenze.

Sarebbe davvero spiacevole rendersi complici o responsabili ai fini legislativi di un infortunio dovuto, in fondo, a una negligenza di un altro Datore di Lavoro vostro committente, giusto?

Eppure in tema di sicurezza sul posto di lavoro, la responsabilità per la violazione dell’obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro ex art. 2087 cod. civ. si estende al committente soprattutto quando questo si sia reso garante della vigilanza relativa alla misura da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico-organizzativi dell’opera da eseguire. Nella maggior parte dei lavori questo aspetto ha valore e sussiste.

Senza arrivare a parlare di infortuni, anche un semplice controllo da parte dell’organo di vigilanza, eseguito in concomitanza con i lavori ad esempio dell’imbianchino che vi dipinge le pareti degli uffici su un piccolo trabattello, potrebbe sollevare diversi problemi, soprattutto di natura economica; vi ricordo infatti che le sanzioni che prevede l’art. 26 del D.lgs. 81 del 2008, sono decisamente salate:

2019 circolare reponsabilita Sanzioni

Serve una maggiore sensibilità nel recepire questi aspetti come rilevanti per quanto riguarda la sicurezza di tutti. Il vostro RSPP è sempre a disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti.