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Rischio sismico: le novità 2020 sulla classificazione del territorio

di Enrica Massaia

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, n. 4 del 23 gennaio 2020, è stata pubblicata la D.G.R. n. 6-887 del 30 dicembre 2019 “OPCM 3519/2006. Presa d’atto ed approvazione dell’aggiornamento della classificazione sismica del territorio della Regione Piemonte”.

L’aggiornamento normativo si è reso necessario in quanto dal 2008 sono stati registrati all’interno dei territori della Regione eventi sismici di magnitudo significativa sia sul territorio regionale sia nelle zone prossime. Inoltre, il continuo studio da parte dei tecnici consente di acquisire conoscenze che migliorano la completezza dei cataloghi sismici e l’affidabilità dei modelli di attenuazione del moto al suolo. Si sottolinea però che fino all’aggiornamento delle procedure per la gestione e il controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, per la cui predisposizione la D.G.R. n. 6 – 887 del 30.12.2019 ha fissato un periodo di 6 mesi, continueranno a valere le disposizioni vigenti, stabilite dalla D.G.R. 21 maggio 2014, n. 65-7656.

Al fine di effettuare un’attenta valutazione di tutti i rischi a cui sono esposti i lavoratori, il Datore di Lavoro dovrà verificare la classificazione della zona sismica all’interno della quale è situata la propria azienda e fare una valutazione dei rischi mirata, non fidandosi solo del Certificato di Agibilità dell’edificio. Quest’ultimo attesta solo che l’edificio è stato costruito rispettando le norme vigenti all’epoca del rilascio, ma non certifica la sicurezza di una struttura in base all’azione sismica.

Il Decreto Legislativo 81/08 all’articolo 17 riporta come obbligo non delegabile del datore di lavoro, la valutazione di tutti i rischi tra cui anche il rischio sismico.

La valutazione del rischio sismico deve partire dalla conoscenza della relazione di base: Rischio sismico = Pericolosità x Vulnerabilità x Esposizione

  1. La pericolosità è una caratteristica del sito in cui l’edificio è costruito;
  2. La vulnerabilità è una caratteristica dell’edificio e della sua tecnica costruttiva;
  3. L’esposizione è una caratteristica dell’attività svolta in quell’edificio.

L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3274 del 20 marzo 2003, decreta principi generali sulla base dei quali le Regioni devono classificare i propri territori, compilando l’elenco dei comuni con la relativa attribuzione delle quattro zone a pericolosità decrescente nelle quali è stato riclassificato il territorio nazionale:

  • Zona 1: È la zona più pericolosa. La probabilità che capiti un forte terremoto è alta;
  • Zona 2: In questa zona forti terremoti sono possibili;
  • Zona 3: In questa zona i forti terremoti sono meno probabili rispetto alla zona 1 e 2;
  • Zona 4: È la zona meno pericolosa: la probabilità che capiti un terremoto è molto bassa.

In base ai criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche stabiliti dallo Stato e la successiva Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 2006, la classificazione sismica del territorio spetta alle Regioni.

Lo studio di pericolosità, allegato all’OPCM n. 3519, ha fornito alle Regioni uno strumento aggiornato per la classificazione del proprio territorio, introducendo degli intervalli di accelerazione (ag), con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni, da attribuire alle 4 zone sismiche.

Alcune Regioni hanno classificato il territorio nelle quattro zone proposte dalla normativa nazionale; altre Regioni hanno classificato il proprio territorio adottando solo tre zone (zona 1, 2 e 3) e introducendo, in alcuni casi, delle sottozone per meglio adattare le norme alle caratteristiche di sismicità.