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Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

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Aspetti generali

In merito alle misure concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull’intero territorio nazionale, in data 28 aprile 2022 il Ministero della Salute ha emanato un’ordinanza con la quale disciplina i casi in cui vige l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.

Dal primo maggio cade l’obbligo di indossare le mascherine però con alcune e significative eccezioni. Mentre saranno solo fortemente raccomandate sui luoghi di lavoro, resteranno obbligatorie, fino al 15 giugno nel trasporto pubblico locale e a lunga percorrenza, nei cinema, nei teatri, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo e per tutti gli eventi e competizioni sportive al chiuso. Obbligo anche per lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali, incluse le Rsa.

La maggior parte delle norme previste dall’ultimo decreto anti-Covid del 24 marzo è in scadenza il 30 aprile. Quelle relative all’obbligo di green pass (nelle sue versioni “base” e “rafforzato”) non saranno prorogate dal governo. Il certificato verde non sarà più richiesto per nessuna attività, ad eccezione delle visite in ospedale. L’ordinanza produce effetti a partire dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

L’obbligo permane in due contesti:

  1. per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
    •  aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
    • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
    • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
    • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
    • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
    • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
    • mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.
  2. per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

Strutture sanitarie

Dovranno continuare a indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie:

  • i lavoratori,
  • gli utenti,
  • i visitatori delle strutture sanitarie socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse:
    • le strutture di ospitalità e lungodegenza,
    • le residenze sanitarie assistite (RSA),
    • gli hospice,
    • le strutture riabilitative,
    • e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti,
    • le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017.

Non si prevedono misure per negozi, supermercati, ristoranti, bar, stadi e spettacoli all’aperto. Significa che qui la mascherina si potrà togliere, anche se resta la raccomandazione ad utilizzarla.

Chi non ha l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie

Risultano esenti dall’obbligo di mascherina:

  • i bambini di età inferiore ai sei anni;
  • le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
  • i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

A Scuola

A scuola la mascherina resta, come prevede la legge già in vigore. Gli studenti dai 6 anni in su dovranno continuare a indossarla fino a fine anno scolastico.

Luoghi di lavoro

Le mascherine saranno invece “raccomandate” in tutte le altre situazioni con rischio di contagio. Al lavoro valgono i protocolli tra imprese e sindacato. Le parti sociali qualche tempo fa avevano convenuto sull’opportunità di mantenere in vigore nei luoghi di lavoro fino al 30 aprile il protocollo di sicurezza anti-Covid, sottoscritto il 24 aprile del 2020 e aggiornato un anno fa, che prevede tanto l’obbligo di mascherina chirurgica quanto il distanziamento di un metro come principali azioni di contenimento. Tuttavia i datori di lavoro, se ritenuto opportuno, potrebbero decidere di mantenere in essere i protocolli vigenti che prevedono l’obbligatorietà di questi dispositivi di protezione.

Imprese e sindacati dovranno aggiornare il tavolo di confronto, per verificare l’andamento dei contagi e quali misure mettere in campo per l’aggiornamento dello strumento. Spetta a loro decidere se lasciare l’obbligo di mascherina o modificare il protocollo. Un incontro sull’aggiornamento dei protocolli sicurezza in luoghi di lavoro è stato fissato il 4 maggio. Intanto, in tutti gli altri luoghi di lavoro, senza distinzione tra pubblico e privato, la mascherina dovrebbe essere solo fortemente raccomandata.

Vaccino e green pass: dove resta l’obbligo

Decade il 15 giugno prossimo l’obbligo vaccinale a carico dei lavoratori appartenenti alle forze dell’ordine, alle forze armate, al personale della scuola e delle università, nonché per gli over 50.

Fino al 31 dicembre 2022 permane l’obbligo vaccinale, pena la sospensione dal lavoro, per gli esercenti le professioni sanitarie e i prestatori di lavoro in ospedale.

Sempre fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo di green pass per i visitatori di RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.