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Dichiarazione F-Gas e abrogazione della comunicazione all’Ispra

Il termine del 31 maggio 2019 per la trasmissione della Dichiarazione F-Gas relativa alle informazioni del 2018 non è più obbligatoria.

Il 24 gennaio 2019 è infatti entrato in vigore il D.P.R. 146/2018, che abroga il precedente D.P.R. 43/2012.

La F-Gas è una comunicazione per le imprese che gestiscono apparecchiature e impianti con l’emissione di gas fluorurati e la dichiarazione serve a certificarne la quantità prodotta ogni anno e a trasmetterla al Ministero dell’Ambiente.

Ora l’obbligo di comunicazione viene portato in capo alle imprese certificate o, nel caso di imprese non soggette ad obbligo di certificazione alle persone certificate, che, a partire dal 24 settembre 2019, dovranno comunicare alla Banca Dati FGAS i dati previsti dalla legge relativamente agli interventi di installazione di nuove apparecchiature e di controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza, di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature già installate.

I dati andranno comunicati con riferimento agli interventi svolti sulle apparecchiature di seguito indicate, a prescindere dalla quantità di FGAS in esse contenute: apparecchiature fisse di refrigerazione, apparecchiature fisse di condizionamento d’aria; pompe di calore fisse; apparecchiature fisse di protezione antincendio; celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero; commutatori elettrici

La comunicazione va effettuata, via telematica, alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio via telematica, entro 30 giorni:

  1. dall’installazione delle apparecchiature;
  2. Dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;
  3. Dallo smantellamento delle apparecchiature.

Questo obbligo sostituisce, a partire dal 25/09/2019, il registro dell’impianto che doveva, in base al Regolamento 517/2014, essere conservato dagli operatori o dai manutentori per loro conto.

Gli attuali registri delle apparecchiature contenenti F-gas dovranno essere utilizzati fino al 24 settembre 2019

A partire dal 25 settembre 2019, l’obbligo di tenuta dei registri sarà rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati dalla quale l’operatore delle apparecchiature potrà consultare le informazioni relative agli interventi svolti sulle proprie apparecchiature e scaricare un attestato.

Agli operatori si consiglia di procedere nel modo seguente:

  • Censire le proprie apparecchiaturefisse di refrigerazione, apparecchiature fisse di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse, apparecchiature fisse di protezione antincendio, celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero e commutatori elettrici, indicando la tipologia di gas presente ed il quantitativo in kg (dati indicati sulle targhette apposte sugli impianti).
  • Consultare sul portale F-Gas.it se le imprese o le persone fisiche incaricate della manutenzione e dei controlli sono iscritte nel registro e posseggono un certificato valido;
  • Contattare il fornitore certificato per definire, in base ai dati raccolti, se i gas utilizzati possono ancora essere oggetto di manutenzione (alcuni sono stati vietati dal 2015, altri lo diventeranno a partire dal 01/01/2020) o se si deve pianificare la loro sostituzione.
  • Definire con il fornitore, in base ai quantitativi di gas presente ed al calcolo delle tonnellate di CO2 equivalente, se gli impianti sono soggetti al controllo periodico della prova di tenuta.