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Il registro dei controlli antincendio: chiarimenti

Il tema del registro antincendio e dei soggetti obbligati ad averlo e compilarlo ha sempre suscitato molto interesse. Ed è per questo motivo che, con riferimento anche alla recente bozza del futuro Testo Unico sulla Prevenzione Incendi (avente tra i suoi obiettivi anche la semplificazione e riduzione degli oneri di prevenzione incendi) dedichiamo questo spazio ad alcune domande sul registro e sugli obblighi derivanti.

Secondo la previgente normativa del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 [1], tutte le attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del fuoco avevano l’obbligo di tenere il registro dei controlli antincendio.

Il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 [2] ha abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

Pertanto, la tenuta del registro dei controlli antincendio, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, è oggi regolamentata dall’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, in maniera diversa rispetto a quanto precedentemente stabilito dal D.P.R. 37/08.

Secondo l’art. 6 del D.P.R. 151/11, gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del fuoco, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, hanno l’obbligo di annotare in un apposito registro i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione effettuati sugli impianti e attrezzature antincendio, nonché l’informazione ai lavoratori.

Si evince, pertanto, che l’obbligo di adottare il registro dei controlli antincendio è solo a carico dei titolari di attività che non rappresentano luoghi di lavoro quali, ad esempio, edifici civili, autorimesse, impianti per la produzione di calore condominiali.

Per i luoghi di lavoro soggetti all’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, invece, non è necessario adottare il registro dei controlli, in quanto la disciplina dei controlli è già regolamentata dallo stesso D.Lgs. 81/08.

Si riporta di seguito il testo dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151:

“Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151

(…)


Art. 6

Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività
1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all’Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all’articolo 4, comma 1, nonche’ di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l’informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

(…)”

Con soddisfazione comunichiamo il rinnovo dell’accreditamento della Regione Piemonte per la formazione!