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Le conseguenze del mancato aggiornamento dei datori di lavoro

Per i Datori di lavoro RSPP esonerati dalla frequenza dei corsi in base all’art. 95 dell’ex D.Lgs. 626/94, l’aggiornamento previsto sarebbe dovuto avvenire entro l’11 gennaio 2014: che cosa prevede la normativa e quali sono le conseguenze del mancato aggiornamento?

Iniziamo ripercorrendo nel dettaglio la normativa.

Come indicato dall’articolo 34 del D.Lgs. 81/2008, i Datori di lavoro RSPP sono tenuti a frequentare i corsi di aggiornamento previsti nell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 relativo ai corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del Datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

D.Lgs. 81/2008 – Articolo 34 (Svolgimento diretto da parte del Datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi)

“(…)
3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’accordo di cui al precedente comma. L’obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626”.

In particolare, i punti dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 che trattano l’aggiornamento anche dei Datori di lavoro esonerati sono i punti 7 e 9.

“(…)
7. AGGIORNAMENTO
L’aggiornamento che ha periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente accordo), ha durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra individuati, individuata come segue:
BASSO 6 ore
MEDIO 10 ore
ALTO 14 ore
L’obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell’arco temporale di riferimento e si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 (di seguito decreto ministeriale 16 gennaio 1997) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Per gli esonerati appena richiamati il primo termine dell’aggiornamento é individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo e si intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al punto 5.
(…)

9. CREDITI FORMATIVI
Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 5 del presente accordo coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all’articolo 3 del D.M. 16/01/1997, e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Per tali soggetti, così come indicato al comma 3 dell’articolo 34, é previsto l’obbligo di aggiornamento secondo le modalità indicate al punto 7 del presente accordo.
(…)”

Dunque, i Datori di lavoro che hanno usufruito dell’esonero ex art. 95 del D.Lgs. 626/1994 continuano ad essere esonerati dalla frequenza dei corsi di formazione, ma avrebbero dovuto comunque aggiornarsi con le modalità indicate nel punto 7 dell’Accordo.

Il termine entro il quale avrebbero dovuto farlo non è quello dei cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Accordo, ma dei due anni dalla stessa data, e cioè entro l’11/1/2014 e ciò per l’evidente motivo che, avendo gli stessi usufruito dell’esonero dalla formazione di base, ad essi viene chiesto di doversi aggiornare entro tempi più brevi.

Ora a quali conseguenze va incontro il Datore di lavoro RSPP che non abbia fatto l’idoneo aggiornamento nei tempi indicati?

Le sanzioni del D.Lgs. 81/2008, come modificate dal D.Lgs. 106/2009, riguardano in particolare il comma 2 dell’articolo 34: in mancanza di una formazione adeguata, il Datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro (Art. 55, co. 1 lett. b), compresa la successiva rivalutazione degli importi). Il legislatore non ha invece fornito di sanzione il comma 3 del citato articolo 34, che si riferisce in specifico all’ obbligo dell’aggiornamento.

Tuttavia, per analogia e con riferimento in questo caso a RSPP e ASPP, ricordiamo quanto riportato dalle Linee interpretative del 25 luglio 2012 relative agli accordi sulla formazione:

“(…) pertanto, si ritiene che l’ASPP o il RSPP che non adempia l’obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perda la propria “operatività”. Ciò significa che, pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, egli non è in grado di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l’aggiornamento per il monte ore mancante (…)”.

se, in definitiva, il Datore di lavoro RSPP (esonerato dalla frequenza dei corsi in base all’art. 95 dell’ex D. Lgs. 626/94 e in carenza dell’aggiornamento previsto) decade dalla funzione di RSPP, può anche venire sanzionato per mancata nomina dell’RSPP.