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Criteri necessari per qualificarsi come formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 che definisce i criteri necessari per qualificarsi come formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro. Il decreto entrerà in vigore il 18 marzo 2014, per dare la possibilità alle numerose piccole e medie imprese toccate dal decreto di adeguarsi alla nuova normativa.

I requisiti dettati dal Decreto sono articolati in requisiti minimi per assicurare la presenza di tre elementi fondamentali: conoscenzaesperienza e capacità didattica che prevedono la combinazione di aspetti teorici e pratici.

Viene indicato inoltre un prerequisito comune a tutti i formatori ovvero il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (non necessario per i datori di lavoro che effettuano la formazione ai propri dipendenti).

Il legislatore ha individuato tre aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro (la qualificazione si acquisisce con riferimento alla specifica area tematica):

  • area normativa/giuridica/organizzativa;
  • area rischi tecnici/igienico–sanitari;
  • area relazioni/comunicazioni.

I criteri

  1. Primo criterio:  docente esterno nell’area tematica oggetto di docenza per almeno 90 ore negli ultimi tre anni.
  2. Secondo criterio: laurea coerente con le materie oggetto della docenza ovvero corsi post laurea nel campo SSL più una delle seguenti specifiche;percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza; docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.
  3. Terzo Criterio: possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corsi di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Inoltre almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza. Più una delle seguenti specifiche: percorso formativo in didattica, della durata minima di 24 ore  o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza; docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
  4. Quarto criterio: possesso di un attestato di frequenza, a corsi di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Inoltre almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza. Più una delle seguenti specifiche: percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore, o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza; docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
  5. Quinto criterio: esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza. Più una delle seguenti specifiche: percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore , o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza; docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; 
  6. Sesto criterio: esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP. Più una delle seguenti specifiche: percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore, o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza; docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.

Ricordiamo che:

  • i criteri previsti non riguardano la qualificazione della figura del formatore-docente in relazione ai corsi specifici per Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, per RSPP/ASPP e/o ad altre specifiche figure;
  • il prerequisito e i criteri previsti “non riguardano le attività di addestramento”;la qualificazione è acquisita in modo permanente, senza dimenticare, tuttavia, la necessità di aggiornamento con cadenza triennale. Il triennio “decorre dalla data di applicazione del presente documento (12 mesi dalla sua pubblicazione) per i formatori docenti già qualificati alla medesima data. Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione”;
  • il formatore può dimostrare la propria qualificazione mediante idonea documentazione (ad esempio attestazione del Datore di Lavoro, lettere di incarico, …). 

Ecosafe è già da ora in possesso dei requisiti necessari per erogare la formazione, così come definito dal Decreto. Contattate i nostri esperti per avere un piano formativo adatta alle vostre esigenze aziendali.

Con soddisfazione comunichiamo il rinnovo dell’accreditamento della Regione Piemonte per la formazione!