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Giurisprudenza e approfondimenti del mese di Novembre

Le sentenze più interessanti del mese di novembre: analisi e commento.

L’analisi e i commenti alle sentenze contenuti in questo articolo sono un estratto di SCAN: Software di aggiornamento normativo per aziende .

Cassazione Penale, Sentenza n. 28468 del 22 luglio 2021.

MASSIMA:
“In tema di infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri”.

CONCETTO TRATTATO:
Il RSPP, pur svolgendo in azienda un ruolo di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli.

COMMENTO:
Un Responsabile del sevizio di prevenzione e protezione di una azienda veniva condannato per omicidio colposo nei due primi gradi di giudizio perché ritenuto responsabile, in cooperazione colposa con altri soggetti, della morte di un lavoratore e delle lesioni subite da un altro lavoratore precipitati da oltre 9 metri nella zona sottostante da una passerella, in seguito al venir meno di un piano di calpestio provvisorio formato da lamiere precarie e pericolanti non fissate stabilmente sul proprio telaio.

Contro la sentenza di colpevolezza emessa dai Giudici di appello il RSPP ricorreva in cassazione sostenendo la violazione di legge in cui era incorso il Giudice di merito per erronea valutazione del suo ruolo di responsabile.

Lo stesso, infatti, sosteneva come la definizione di RSPP contenuta nell’articolo 2 lettera f) del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 preveda che tale figura risponda del suo operato direttamente nei confronti del datore di lavoro, il quale rimane unico soggetto giuridico che debba adempiere agli obblighi prevenzionali di legge, poiché, a dire dell’imputato, una profonda differenza separa il ruolo manageriale del RSPP da quello tecnico-specialistico del tradizionale “responsabile della sicurezza”. In sintesi, affermava che il suo ruolo rimaneva comunque un ruolo tecnico di staff, di natura consultiva e propositiva senza titolarità di alcuna posizione di garanzia rispetto all’osservanza della normativa antinfortunistica.

Inoltre, il RSPP sosteneva di aver regolarmente impartito le nozioni tecniche attraverso le riunioni relative alla formazione e informazione di tutto il personale interessato alla manutenzione, in modo che emergessero tutti i rischi presenti durante le fasi delle lavorazioni

Con sentenza n. 28468, depositata il 22 luglio 2021, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso, rifacendosi all’orientamento giurisprudenziale che attribuisce alla figura del RSPP uno specifico ruolo di garante nella materia prevenzionistica.

Innanzitutto, la Corte riteneva il ricorso generico e aspecifico, “posto che le censure non si confrontano adeguatamente con le specifiche argomentazioni delle conformi sentenze di merito, che hanno chiarito come l’incidente sia stato conseguenza di una serie di omissioni e di errato inquadramento dei lavori appaltati alla ditta per conto della quale l’imputato svolgeva le funzioni di RSPP”.

In secondo luogo, veniva evidenziata l’infondatezza delle tesi difensive opposte dall’imputato riconoscendo in capo a quest’ultimo la accertata responsabilità penale nella sua qualità di garante in materia prevenzionistica.

In corso di causa, infatti, veniva accertato che il RSPP aveva sottoscritto un piano di sicurezza non rispettoso dei contenuti minimi previsti dall’art. 96, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 81/2008 e, in ogni caso, carente e generico, privo di indicazioni in ordine alla procedura da seguire per la realizzazione del piano di calpestio. Era stato appurato, inoltre, che la segnaletica utilizzata nel cantiere era inadeguata, perché non consentiva la percezione dei rischi reali cui si andava incontro accedendo allo stesso; i lavoratori inoltre non erano stati resi edotti della estrema pericolosità di quel piano e del concreto rischio di precipitazione.

La responsabilità dell’imputato, infatti, secondo la Corte “è stata affermata sulla base di una inadeguata valutazione dei rischi ed in considerazione della omessa individuazione delle misure per la sicurezza dello specifico ambiente di lavoro, con particolare riguardo a quella parte del cantiere in cui si è verificato l’infortunio, rivelatasi oltremodo pericolosa”.

Sul RSPP incombeva il dovere di informare il datore di lavoro del rischio esistente e di interagire con lo stesso per l’ideazione e costruzione di una struttura idonea (da verificare e collaudare prima del suo utilizzo), e per la predisposizione di un’adeguata segnaletica di sicurezza, che consentisse agli operatori di percepire i rischi reali cui si andava incontro accedendo al cantiere.

La Corte di Cassazione, in conclusione, rugettava il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria.

Cassazione Penale, Sentenza n. 37383 del 14 ottobre 2021.

MASSIMA:

“Non può affermarsi – né lo ha fatto la sentenza rescindente – che gravi sul RSPP l’obbligo di controllare e assicurarsi che il datore di lavoro adempia alle misure di precauzione indicate nel DVR e che l’omesso svolgimento di questo compito, che la legge non prevede, faccia sorgere responsabilità per eventuali eventi lesivi, ex art. 40 cpv. cod. pen., essendo peraltro chiaro che il

consulente non ha alcun potere di porre rimedio a consapevoli inottemperanze del datore di lavoro stesso rispetto alle misure di prevenzione specificamente indicate nel documento”.

CONCETTO TRATTATO:

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione non ha l’obbligo di attuare le misure di prevenzione correttamente segnalate al datore di lavoro e indicate nel dvr ma da questi consapevolmente disattese né di vigilare sulla loro osservanza.

COMMENTO:

Una Corte d’Appello dichiarava la penale responsabilità del datore di lavoro di un’impresa e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione della stessa in ordine al reato di omicidio colposo di un lavoratore, schiacciato da una gru, commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, condannandoli alle pene di legge.

Entrambi ricorrevano in Cassazione; in particolare, il RSPP sosteneva che il sinistro si era verificato non a causa di un’inadeguata valutazione dei rischi, ma unicamente perchè il datore di lavoro non aveva attuato le misure di sicurezza indicate nel documento di valutazione dei rischi; inoltre, riteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel ritenere che il RSPP, che in azienda non ha un ruolo gestionale ma di mera consulenza, avesse l’obbligo di eseguire controlli sull’attuazione da parte del datore di lavoro delle misure di sicurezza diligentemente predisposte nel DVR, non essendo destinatario di doveri di vigilanza sulla corretta applicazione delle stesse.

Con sentenza n. 37383, depositata il 14 ottobre 2021, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso del RSPP, mentre rigettava il ricorso del datore di lavoro.

Tralasciando la posizione del datore di lavoro e analizzando compiutamente quella del RSPP, è interessante notare come la Cassazione abbia richiamato il consolidato principio secondo cui il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non operativo ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino in conseguenza della violazione dei suoi doveri.

Tuttavia, secondo la Corte, “l’attività di segnalazione e stimolo che il RSPP è tenuto a svolgere nei confronti del datore di lavoro attiene, appunto, alla valutazione dei rischi ed alla predisposizione delle adeguate misure di prevenzione degli stessi, sicché, in quanto consulente del datore di lavoro privo di potere decisionale, egli può rispondere dell’evento in concorso con il datore di lavoro solo se abbia commesso un errore tecnico nella valutazione dei rischi, dando un suggerimento sbagliato od omettendo di segnalare situazioni di rischio colposamente non considerate”.

In pratica, gli obblighi della posizione di garanzia che gravano sul RSPP sono collocati nella fase di individuazione e valutazione del rischio e ciò sostanzialmente in conformità alla disciplina normativa dettata in materia. Da ciò nessuna responsabilità penale poteva quindi addebitarsi nel caso in esame al RSPP in quanto lo stesso aveva valutato correttamente i rischi presenti nella fase di movimentazione dell’autogru ed aveva suggerito le misure di prevenzione da adottare.

Per la Cassazione, il RSPP non ha “l’obbligo di controllare e assicurarsi che il datore di lavoro adempia alle misure di precauzione indicate nel DVR e che l’omesso svolgimento di questo compito, che la legge non prevede, faccia sorgere responsabilità per eventuali eventi lesivi, ex art. 40 cpv. cod. pen., essendo peraltro chiaro che il consulente non ha alcun potere di porre rimedio a consapevoli inottemperanze del datore di lavoro stesso rispetto alle misure di prevenzione specificamente indicate nel documento”.

In sintesi, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione non ha l’obbligo di attuare le misure di prevenzione correttamente segnalate al datore di lavoro ma dallo stesso datore di lavoro consapevolmente disattese né di controllare che le misure stesse fossero state attuate.

Pertanto, la Corte accoglieva il ricorso del RSPP ed annullava la sentenza impugnata nella parte che lo riguardava, rinviando alla Corte d’Appello di provenienza affinché emanasse un nuovo giudizio.


Cassazione penale, Sentenza n. 27516 del 1 giugno 2017.

MASSIMA:

“Non è configurabile la responsabilità penale in capo al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) per il reato di lesioni colpose aggravato dalla violazione antinfortunistica ex art. 590, comma 2, c.p. e aggravato ex art. 61, n.  3, c.p., qualora questo abbia diligentemente valutato e, conseguentemente segnalato, tramite un documento di valutazione rischi (D.V.R.) completo e idoneo, i fattori di rischio presenti in azienda, con ciò adempiendo all’obbligo, sullo stesso gravante in forza della posizione di garante ascrittagli di impedire l’evento”.

CONCETTO TRATTATO:

Non è responsabile l’RSPP per l’infortunio di un lavoratore se il datore di lavoro non attua le indicazioni evidenziate nel DVR.

COMMENTO:

La Corte di Cassazione si è espressa su un caso relativo ad un infortunio sul lavoro avvenuto in un’azienda che ha causato la perdita di un dito ad un lavoratore addetto a lavorare ad una pressa, con incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo di giorni 90.

Nel giudizio di primo grado il Tribunale condannava sia il Consigliere Delegato in qualità di datore di lavoro (per aver omesso di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro conformi alle specifiche disposizioni e quindi idonee ai fini della salute e della sicurezza) sia il RSPP (per avere omesso di individuare i rischi connessi alla macchina e di elaborare le misure preventive e protettive relative al macchinario e le relative procedure di sicurezza).

La Corte d’Appello successivamente confermava la condanna per il Consigliere Delegato, mentre accoglieva il ricorso del RSPP prosciogliendolo dall’accusa.

Contro la Sentenza d’Appello ricorrevano in Cassazione il consigliere delegato e il P.M., il primo contro la sua sentenza di colpevolezza, il secondo contro il proscioglimento del RSPP.

Il ricorso del consigliere delegato si basava sul fatto che fosse errato considerare lo stesso quale vertice del sistema di sicurezza sul lavoro della società in quanto nel DVR aziendale la figura dell’AD o CEO (Chief Executive Officer) non era nemmeno presa in considerazione ed anzi nel documento mancava l’individuazione dei ruoli dell’organizzazione aziendale che dovevano provvedere all’impiego delle misure di sicurezza; tuttavia la Cassazione, con sentenza n. 27516 depositata il 1° giugno 2017, respingeva il ricorso del consigliere delegato poiché presentato oltre i termini processuali, quindi la sua condanna quale vertice aziendale del sistema di sicurezza sul lavoro veniva confermata.

Invece la Cassazione, con la stessa sentenza, confermava la sentenza di proscioglimento del RSPP.

Infatti la Corte cosi sosteneva: “deve, per completezza, evidenziarsi che il Giudice del merito, ha, ineccepibilmente in questa sede, ritenuto che il DVR predisposto dall’imputato conteneva sufficiente indicazione ed individuazione del rischio presente nel reparto laddove veniva indicato un rischio per la pericolosità intrinseca delle presse aggravato dalla inidoneità dei dispositivi di protezione non conformi alla legge”.

In pratica, la Corte reputava corretta la posizione della Corte d’Appello che, in fase di giudizio, riteneva che il DVR predisposto dal RSPP contenesse indicazioni sufficienti ed una chiara individuazione del rischio presente nel reparto, proprio dove veniva indicato un rischio per la pericolosità intrinseca delle presse, oltremodo aggravato dalla inidoneità dei dispositivi di protezione.

In secondo luogo, la Corte affermava: “In aggiunta, la Corte territoriale ha incensurabilmente ritenuto che «può affermarsi che attraverso il DVR vi è stata segnalazione al datore di lavoro idonea a sollecitarne i poteri di intervento per eliminare la situazione di rischio, sollecitazione alla quale il datore di lavoro non ha evidentemente reagito»”.

La responsabilità del RSPP era quindi limitata in quanto aveva correttamente e giustamente indicato la pericolosità dei macchinari presenti in azienda, con i quali il lavoratore si è infortunato, anche se in maniera generica e non specifica per ogni macchinario; inoltre il RSPP aveva sollecitato il datore di lavoro a sistemare le misure necessarie alla eliminazione dei rischi o comunque alla riduzione al minimo delle possibilità di incidenti.

In sostanza la Corte di Cassazione precisava come fosse corretta la sanzione per il datore di lavoro, colpevole di non aver raccolto la sollecitazione ad intervenire per eliminare la situazione di rischio contenuta nel DVR, mentre riteneva infondata la responsabilità del reato di lesioni colpose a carico del RSPP in quanto lo stesso aveva segnalato con il documento valutazione rischi in modo puntuale la pericolosità della macchina e l’inidoneità dei dispositivi di protezione non conformi alla legge.


Cassazione Penale, Sentenza n. 24822 del 25 giugno 2021.

MASSIMA:

“Il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del RSPP, ha l’obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati”.

 CONCETTO TRATTATO:

La responsabilità del RSPP sussiste quando omette di segnalare situazioni di rischio colposamente non considerate.

COMMENTO:

In seguito alla morte di un ospite di un albergo, in conseguenza del cedimento del parapetto del terrazzino della camera in cui alloggiava a causa della mancata manutenzione ordinaria del balcone, venivano condannati per concorso in omicidio colposo l’amministratore delegato della società che gestiva l’albergo in affitto e il RSPP della stessa società.

Il primo era responsabile sia per non aver sollecitato la società proprietaria dell’albergo ad eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria per mettere in sicurezza i parapetti sia per non aver disposto e supervisionato la manutenzione ordinaria degli stessi. Al RSPP veniva attribuito il fatto di non aver individuato nell’ultimo documento di valutazione dei rischi il pericolo di caduta del parapetto in questione, in quanto il rischio era presente sia per il modo in cui il parapetto era realizzato sia per lo stato degli ancoraggi al muro; inoltre era responsabile per non aver prescritto né segnalato alla società che aveva in gestione l’albergo la necessità di intervenire sui parapetti.

Gli imputati ricorrevano in Cassazione che, con sentenza n. 24822 depositata il 25 giugno 2021, rigettava entrambi i ricorsi.

Analizzando in maniera particolare la posizione del RSPP, la Corte ha ribadito il principio secondo cui “il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in quanto consulente del datore di lavoro, privo di potere decisionale, risponde dell’evento in concorso con il datore di lavoro solo se abbia commesso un errore tecnico nella valutazione dei rischi, dando un suggerimento sbagliato o omettendo di segnalare situazioni di rischio colposamente non considerate”.

Significa che il RSPP è un consulente del datore di lavoro privo di potere decisionale, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all’occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose e risponde, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri.

Pertanto, la sua responsabilità sussiste quando sia commesso un errore tecnico nella valutazione dei rischi, mediante un suggerimento sbagliato o la mancata segnalazione, anche involontaria, di situazioni di rischio non precedentemente analizzate.

La Corte osserva che “il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione del documento di valutazione dei rischi, non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia e nemmeno può rilevare una scelta datoriale di delegare, eventualmente, allo stesso RSPP o all’operaio manutentore la decisione di operare gli interventi idonei a prevenire il rischio considerato, sia per difetto di valida delega in tal senso”.

Infatti si tratta di scelte proprie del datore di lavoro e non di altre figure, come ad esempio dell’operaio manutentore o del RSPP, sul quale incombono obblighi diversi e, certamente, non di tipo operativo.

In sintesi, il RSPP deve valutare e/o consigliare ma non deve decidere e/o operare, che è materia propria del datore di lavoro (oltre che del dirigente e del preposto). Quindi al RSPP non compete né l’assunzione di disposizioni esecutive né l’accertamento sullo svolgimento dell’attività lavorativa.

Tuttavia, la Corte stabiliva anche che “la difesa confonde i due distinti piani nei quali vanno collocate le competenze proprie di ciascuna figura di garante. E infatti, la Corte territoriale, evidentemente conscia di ciò, ha agganciato la penale responsabilità del RSPP agli obblighi suoi propri, vale a dire alla mancata riproduzione, successivamente al documento del 2007 e, infine, nell’ultimo DVR, quello, cioè, del 2013, di quanto già correttamente indicato in quello originario, pur permanendo la stessa situazione di rischio originariamente considerata.”

Pertanto, nel caso di specie, il ricorso del RSPP non veniva accolto dalla Corte in quanto lo stesso veniva considerato responsabile per la mancata indicazione del rischio di cedimento del parapetto nell’ultimo DVR, e non contava il fatto che egli precedentemente avesse già segnalato tale rischio al datore di lavoro; il RSPP aveva il dovere di ulteriore segnalazione dell’esistenza di tale rischio, nonostante l’inerzia del datore di lavoro, in quanto gli interventi posti in essere per la messa in sicurezza dei balconi erano risultati inadeguati.