Cassazione Penale, sentenza n. 28221 del 19 luglio 2022.
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MASSIMA:
«A fronte della assenza di puntuali direttive che indicassero ai lavoratori le modalità di lavoro sicure da osservare, le errate scelte fatte da questi non possono assurgere a causa esclusiva dell’evento, perché non hanno innescato alcun rischio eccentrico nella sequenza causale che fa capo alla condotta datoriale ma anzi hanno concretizzato proprio uno dei rischi che il dovere di organizzazione deve fronteggiare».
CONCETTO TRATTATO:
Pericolosa manovra di scarico di una macchina da 250 kg: in assenza di direttive di sicurezza del datore di lavoro, le scelte errate dei lavoratori non costituiscono causa esclusiva dell’evento infortunistico.
COMMENTO:
Un operaio veniva incaricato, insieme ad altri due colleghi, di portare una macchina pulisci pannelli del peso di 250 kg. dalla sede della ditta ad un cantiere esterno. Il macchinario veniva trasportato
con un autocarro con cassone perché la gru non era disponibile e, giunti nel cantiere per scaricare il macchinario, gli operai utilizzavano delle pedane in legno al fine di scaricarlo, ma nel corso dell’operazione uno dei pannelli si rompeva e il macchinario si ribaltava lateralmente travolgendo l’operaio, che nell’occorso riportava la frattura diafisaria del femore destro, dalla quale derivavano lesioni giudicate guaribili in centoventi giorni.
Agli imputati, nelle rispettive qualità di datore di lavoro e di preposti veniva imputato di aver consentito che l’operazione di movimentazione e scarico del macchinario venisse eseguita senza l’ausilio di una gru.
Gli imputati ricorrevano in Cassazione, sostenendo che attrezzature idonee erano state poste a disposizione dei lavoratori e che presso la sede della ditta erano presenti rampe metalliche, tavole da ponte e un bobcat con le forche; presso il cantiere vi erano altresì tavole da ponte e un bobcat con le forche. Inoltre, il libretto di istruzioni del macchinario in questione indicava solo come possibile l’utilizzo della gru per la movimentazione: tutto ciò dimostrava la condotta abnorme del
lavoratore che dovrebbe costituire un limite alla responsabilità del datore di lavoro.
In sintesi, la difesa degli imputati si basava sul fatto che l’infortunio dell’operaio non si era verificato perché mancanti le attrezzature necessarie ma per la gravissima negligenza dei lavoratori impegnati nell’operazione di trasporto e scarico del macchinario presso il cantiere.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 28221 depositata il 19 luglio 2022, respingeva il ricorso confermando la responsabilità degli imputati per non aver messo a disposizione dei lavoratori la
gru, ovvero il mezzo di movimento del macchinario il cui uso era previsto dal libretto di istruzioni dello stesso, lasciando che fossero gli stessi lavoratori a decidere come provvedere allo scarico del macchinario presso il cantiere.
Infatti, la Cassazione stabiliva che “L’art. 71 d.lgs. n. 81/2008, prevedendo che il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi, prende in considerazione la concreta e specifica lavorazione da eseguire e non una situazione teorica, avulsa dai concreti dati di contesto. Prova ne sia anche l’ulteriore prescrizione indirizzata al datore di lavoro, che impone a questi, all’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, di prendere in considerazione le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere, i rischi presenti nell’ambiente di lavoro, i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse, i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso”.
In concreto, a fronte della indisponibilità in concreto dello strumento che, pacificamente, consentiva di eseguire l’operazione di scarico con il minor rischio per gli operatori (la gru), il datore di lavoro ed i preposti, ciascuno secondo le proprie attribuzioni, avrebbero dovuto dare indicazioni su come diversamente svolgere tale operazione e vigilare sul rispetto delle direttive impartite.
Viene ribadito dalla Corte che il principale dovere del datore di lavoro è quello di valutare tutti i rischi connessi al processo produttivo, e tra questi anche quello intrinseco all’organizzazione della produzione; in pratica, è il dovere di organizzare in funzione della prevenzione.
La Corte ribadisce quindi il principio secondo il quale “In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia”.
Nel caso di specie, infatti, le errate scelte fatte dai lavoratori non potevano essere considerate causa esclusiva dell’evento infortunistico, a fronte della assenza di puntuali direttive che indicassero agli stessi le modalità di lavoro sicure da osservare, perché con la loro condotta non avevano determinato alcun rischio abnorme o imprevedibile ma anzi avevano concretizzato proprio uno dei rischi che il dovere di organizzazione avrebbe dovuto affrontare. Per questi motivi, la Corte dichiarava inammissibili i ricorsi e condannava i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.