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Nuovo funzionamento dei presidi di sicurezza e responsabilità penale del datore di lavoro.

Cassazione Penale, Sentenza n. 23808 del 21 giugno 2022.

L’analisi e i commenti alle sentenze contenuti in questo articolo sono un estratto di SCAN: Software di aggiornamento normativo per aziende.

MASSIMA:

«Se è vero che a seguito dell’introduzione del D.Lgs. 626/94 e, poi, del T.U. 81/2008 si è passati dal principio «dell’ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore» al concetto di «area di rischio» (sez. 4, n. 21587 del 23.3.2007, Pelosi, Rv. 236721) che il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva, resta in ogni caso fermo il principio secondo cui non può esservi alcun esonero di responsabilità all’interno dell’area di rischio, nella quale si colloca l’obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore».

CONCETTO TRATTATO:

Infortunio del manutentore macchine. Mancata comunicazione da parte del datore di lavoro del diverso funzionamento dei presidi di sicurezza in modalità manuale.

COMMENTO:

Una datrice di lavoro veniva condannata per il reato di lesioni personali colpose, ai danni di un dipendente, aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In particolare, nei giudizi di merito era stato accertato che:

– la nuova configurazione del quadro elettrico del macchinario ove si era verificato l’infortunio aveva determinato un diverso funzionamento dei presidi di sicurezza;

– la datrice di lavoro aveva mantenuto in funzione il predetto macchinario senza aver posto in essere adeguate attività formative/informative in relazione alle mutate condizioni di sicurezza.

L’imputata ricorreva in Cassazione con numerosi motivi ma la Corte, con sentenza n. 23808 depositata il 21 giugno 2022, rigettava il ricorso.

La Corte, infatti, sosteneva che “i rilievi della ricorrente sono manifestamente infondati, giacché, proprio in ragione della posizione di garanzia rivestita, incombeva su di lei l’obbligo di informarsi sulle possibili conseguenze delle modifiche commissionate e il non aver assolto a tale obbligo è indice di per sé di un atteggiamento di grave trascuratezza”.

I profili di responsabilità dell’imputata erano i seguenti:

– le nuove modalità d’uso e le nuove condizioni di accesso in sicurezza al macchinario erano conosciute, o quanto meno dovevano essere conosciute, dai responsabili aziendali, tanto che erano state trascritte nel relativo manuale d’uso. L’imputata tuttavia non aveva provveduto ad effettuare alcuna informazione/aggiornamento della formazione dei dipendenti rispetto alle modifiche apportate;

– non poteva prospettarsi un rischio occulto, in quanto la lettura dei manuali, ante e post intervento, era sufficiente per prendere atto delle sostanziali modifiche delle condizioni di sicurezza nell’accesso al macchinario e per disporre la attività di formazione e informazione nei confronti di lavoratori e manutentori;

– nessuna condotta abnorme era imputabile al dipendente per non aver staccato la corrente della macchina prima dell’intervento, anche se per le attività di manutenzione era previsto lo scollegamento dalla rete, in quanto il capitolo del manuale relativo ai rischi residui ne sosteneva la insussistenza, sia in modalità automatica, sia in modalità manuale perché l’apertura del cancello arrestava in toto il funzionamento della macchina;

– il mancato aggiornamento del manuale d’uso, necessario in relazione alle rilevanti modifiche delle condizioni di sicurezza del macchinario, non poteva che rilevare quale indice ulteriore della colpa del datore di lavoro, tanto più che la persona offesa aveva riferito di aver agito nello stesso modo anche qualche giorno prima dell’infortunio, secondo una prassi evidentemente tollerata anche perché, fino alle modifiche operate, era considerata effettivamente sicura.

Secondo la Corte, “L’imputata era tenuta a garantire la sicurezza anche nei confronti del dipendente manutentore della macchina: costui, proprio perché addetto ad intervenire sulla stessa, al pari degli operai, avrebbe dovuto essere adeguatamente formato e informato rispetto alle modifiche apportate”.

Per quanto riguarda il comportamento del lavoratore, vige il principio per il quale la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, non tanto quando sia imprevedibile, quanto, piuttosto, ove sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia, oppure “ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro”.

Nel caso di specie, la condotta del lavoratore infortunatosi era stata posta in essere nell’ambito delle mansioni a lui affidate e non aveva attivato un rischio eccentrico, rispetto alla sfera governata dal titolare della posizione di garanzia: il lavoratore aveva omesso di scollegare la linea dalla rete, in quanto non era stato messo al corrente che i presidi di sicurezza in modalità manuale non erano più attivi.

Per questi motivi la Corte dichiarava inammissibile il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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