- Sentenze & Norme

30452

Utilizzo di macchine o impianti non conformi alle norme antinfortunistiche: quali sono le responsabilità dell’imprenditore?

Cassazione Penale, sentenza n. 1959 del 17 gennaio 2024.

MASSIMA:

“Nelle ipotesi in cui un infortunio sul luogo di lavoro sia dipeso dalla utilizzazione di macchine o impianti non conformi alle norme antinfortunistiche, la responsabilità dell’imprenditore che li ha messi in funzione senza attivarsi per eliminare la difformità alle prescrizioni in tema di sicurezza, non fa venir meno la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi.”.

CONCETTO TRATTATO:

Condannato un titolare di una ditta specializzata nel commercio di macchinari da lavoro per aver venduto una terna priva del dispositivo di sicurezza previsto dal costruttore, mancanza da cui era dipesa la morte dell’acquirente.

COMMENTO:

Una Corte d’appello confermava la sentenza del Tribunale con la quale un soggetto, nella qualità di venditore di una terna, priva del dispositivo di sicurezza previsto dal costruttore (barra anti bloccaggio e anti discesa), era stato condannato per omicidio colposo ai danni dell’acquirente, il quale era stato colpito violentemente dal braccio e dalla benna del macchinario, mentre era intento in operazioni di manutenzione, riportando un politrauma dal quale era derivata la morte immediata.

Secondo i Giudici, infatti, la manovra della vittima sul macchinario e la sua imprudenza per aver fatto affidamento su un sistema di blocco artigianale non avevano interrotto il nesso di causa tra la condotta contestata al venditore e l’evento morte, derivato direttamente dalla difformità dello stesso rispetto alla normativa di sicurezza, il cui scopo era anche quello di prevenire infortuni dovuti a errori o imprudenze degli utilizzatori.

L’imputato ricorreva in Cassazione, sostenendo, tra i vari motivi, che non vi era una sua responsabilità, avuto riguardo alla mancata considerazione di alcuni interventi della vittima sul macchinario, tali da aver interrotto il nesso causale tra la condotta contestata e l’evento.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1959 depositata il 17 gennaio 2024, rigettava il ricorso.

Secondo la Corte, in caso di macchinari non conformi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la responsabilità in caso di infortunio è sempre del datore di lavoro. Se il macchinario arriva in azienda già non a norma, è responsabilità della parte datoriale provvedere con un intervento. Inoltre, anche le aziende produttrici dei macchinari devono essere chiamate in causa: se i dispositivi di sicurezza del macchinario non sono a norma o sono difettosi e si causa un infortunio sul lavoro, anche chi ha costruito, installato, venduto o ceduto i dispositivi di sicurezza o i macchinari stessi è da considerarsi responsabile.

Così la Corte: “nella specie la morte e stata conseguenza dell’impiego di un macchinario ad uso lavorativo cosicché, qualora un infortunio sia dipeso dalla utilizzazione di macchine od impianti non conformi alle norme antinfortunistiche, la responsabilità dell’imprenditore che li ha messi in funzione senza ovviare alla non rispondenza alla normativa suddetta non fa venir meno la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi”.

Nel caso di specie, era stata effettuata una vendita di un escavatore effettuata senza un dispositivo di sicurezza che era stato, invece, previsto dal costruttore. L’acquirente dell’escavatore era a conoscenza del dispositivo di sicurezza mancante: lo testimoniava un macchinario “artigianale” che, nelle sue intenzioni, avrebbe dovuto sostituire il dispositivo impedendo la caduta della benna. Per quanto riguarda il lavoratore infortunatosi, invece, non erano state rilevate condotte pericolose o imprudenti.

Questi tipi di interventi, considera la Cassazione, vengono fatti artigianalmente per risparmiare rispetto ad un dispositivo di sicurezza a norma evidentemente più costoso.

Ancora la Corte: “… riconoscendosi la responsabilità del venditore allorquando, pur essendo conoscibile la non conformità del macchinario alle prescrizioni in tema di sicurezza, egli non si sia attivato per eliminare la difformità prima della vendita”.

Pertanto, la responsabilità dell’imprenditore che ha messo in funzione impianti non conformi alle norme antinfortunistiche senza attivarsi per eliminare la difformità alle prescrizioni in tema di sicurezza, non cancella la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi.

Per questi motivi, la Corte rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Con soddisfazione comunichiamo il rinnovo dell’accreditamento della Regione Piemonte per la formazione!